LO STATUTO DI FEDERPUBBLICITA'
FArt. 1
Composizione e sede
La Federazione degli Operatori della Pubblicità (Federpubblicità)
ha sede in Roma, Via Nazionale n. 60.
Essa è la associazione di categoria che
Confesercenti ha promosso e organizzato
sindacalmente, che opera, senza fini di lucro, e
rappresenta gli operatori esercenti attività nel
settore pubblicitario.
Il sistema Federpubblicità è articolato, a livello
territoriale in: Federpubblicità Regionali;
Federpubblicità Provinciali;
Art. 2
Scopi
La Federpubblicità è una organizzazione autonoma,
indipendente ed apartitica. Essa persegue i seguenti
scopi:
a) promuovere la valorizzazione e il riconoscimento
giuridico della professione pubblicitaria,
b) sviluppare, ampliare e coordinare le iniziative
di aggiornamento e formazione professionale;
c) assumere la difesa della categoria, sostenendo
l'unità sindacale del settore ;
d) svolgere attività di assistenza sindacale in ogni
campo ed a tutti gli effetti, a favore degli
associati;
e) promuovere le iniziative atte a favorire lo
sviluppo economico e la formazione culturale e
professionale delle categorie associate;
f) assumere la rappresentanza ufficiale della
categoria dì fronte a qualsiasi autorità, ente o
persona;
g) tenere costantemente informati i Soci sulle
disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni
che interessano la categoria;
h) stimolare, potenziare e facilitare l'attività
professionale dei Soci promuovendo opera di
proselitismo;
i) concordare e dirigere le iniziative dei vari
settori in cui si articolano le attività, nelle
forme e nei modi indicati dal presente Statuto;
j) stipulare e firmare i contratti e gli accordi
nazionali di carattere federale, d'intesa con la
Confesercenti e le altre organizzazioni di
categoria;
k) coordinare, nell'interesse generale della
categoria, le attività che i Soci svolgono
nell'ambito della loro autonomia locale;
l) svolgere, nell'interesse comune di tutti i Soci,
quegli altri compiti dei quali sia investita per
Legge o per disposizioni amministrative.
Art. 3
Ammissioni
Possono aderire alla Federazione tutti coloro che,
come liberi professionisti o in forma di impresa,
esercitano un'attività nell'area della comunicazione
commerciale e degli studi relativi alla stessa e
comunque inerente o connessa all'ideazione, allo
studio, alla
realizzazione, pianificazione, produzione e
veicolazione di campagne o azioni di comunicazione
d'impresa.
Possono chiedere di aderire alla Federpubblicità,
inoltre, altre organizzazioni di soggetti di cui
all'art. 1, le quali espressamente dichiarino di
approvare la linea programmatica dello Statuto della
Federazione.
L'ammissione alla Federazione comporta l'obbligo di
osservare il presente Statuto, nonché di rispettare
tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o
stipulate dagli organi della Federazione,
nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per le
modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto
nel Regolamento di attuazione dello Statuto
Confesercenti.
Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni
similari aventi finalità convergenti con la
Federpubblicità, di intesa con la Confesercenti
Nazionale.
Art. 4
Elenco Speciale
E' costituito un Elenco Speciale di persone fisiche
in qualità di rappresentanti di persone giuridiche o
come liberi professionisti associati alla
Federazione, ai quali viene riconosciuta la
qualifica di “comunicatore d'impresa”.
L'ammissione al suddetto Elenco Speciale deve
sottostare alla normativa di cui allo specifico
Regolamento, approvato dalla Presidenza Nazionale.
Art. 5
Sistema elettorale
Tutte le cariche statutarie sono elettive.
Le elezioni, per la composizione degli organi
statutariamente previsti, possono svolgersi secondo
i sistemi che seguono.
a) Per l'elezione del Presidente:
- viene, in ogni caso, eletto dall'Assemblea in sede
elettiva il candidato che raccoglie il maggior
numero di voti;
- il voto è a scrutinio segreto;
- in caso di candidato unico, il voto è palese.
Possono partecipare all'elezione i candidati che
siano stati proposti, nei termini specificati:
· da almeno 3 organizzazioni regionali;
· ovvero da 6 organizzazioni provinciali di almeno 2
regioni;
· ovvero dal 20% dei componenti dell'Assemblea
Nazionale.
b) La Presidenza Nazionale viene eletta dalla
Assemblea con votazione palese ed è formata da
almeno il 70% di imprenditori;
c) La Giunta Nazionale e il/i Vice Presidente/i sono
eletti, con votazione palese, dalla Presidenza
Nazionale;
d) Il Direttore è nominato, con votazione palese,
dalla Giunta Nazionale;
Art. 6
Organi
Sono organi della Federpubblicità:
a) l'Assemblea;
b) la Presidenza;
c) la Giunta;
d) il Presidente;
e) il Collegio di Garanzia.
Art. 7
Assemblea Nazionale
L'Assemblea è il massimo organo di indirizzo
politico generale della Federazione.
È costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti,
dal Direttore, e da altri rappresentanti delle
organizzazioni territoriali, in proporzione alla
rispettiva consistenza associativa.
Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire,
nell'organizzazione di provenienza, la carica
rappresentativa, in relazione alla quale è stato
eletto membro dell'Assemblea Nazionale, decade
automaticamente da tale carica.
L'Assemblea sostituisce, per cooptazione, il membro
decaduto, su indicazione dell'organizzazione di
appartenenza. L'Assemblea può altresì cooptare nuovi
membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza
di accordi o di adesione di nuove organizzazioni
alla
Federpubblicità, al fine di garantire alle stesse
una adeguata rappresentanza.
In ogni caso l'Assemblea deve essere sempre
composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.
L'Assemblea:
- fissa le direttive per l'attuazione della politica
associativa;
- approva le modifiche dello Statuto;
- valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi
ritenuti opportuni valuta e controlla l'operato
degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua
attenzione dal Presidente:
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.
Essa è convocata dal Presidente. Le decisioni sono
adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne
per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per
le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno
il 30% degli aventi diritto al voto e il voto
favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In
ogni caso l'assemblea deve essere convocata quando
ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
Laddove, entro 15 giorni dalla richiesta, il
Presidente non abbia provveduto, la convocazione
verrà effettuata dal Presidente del Collegio di
Garanzia.
Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro
Verbali Assemblea.
Art. 8
Assemblea in sede elettiva
Alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea è
costituita nella sua prima riunione, in Assemblea
Elettiva. La regolare costituzione dell'Assemblea in
sede Elettiva implica che ogni organizzazione
territoriale sia rappresentata, nel suo seno, in
misura proporzionale al numero dei propri iscritti,
al momento della convocazione dell'organo stesso.
L'Assemblea in sede elettiva:
- elegge il Presidente;
- elegge la Presidenza;
- esamina l'attività svolta dagli organi direttivi
uscenti;
- elegge il Collegio di Garanzia;
- delibera lo scioglimento della Federazione con la
maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.
Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro
Verbali Assemblea.
Art. 9
Presidenza Nazionale
La Presidenza Nazionale è il massimo organo di
direzione politico sindacale e attua le linee
politico-sindacali sulla base degli obiettivi
designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea.
La Presidenza è convocata dal Presidente.
Nell'ipotesi in cui 1/4 dei componenti chieda la
convocazione della Presidenza, il Presidente deve
provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In
difetto, la convocazione verrà effettuata dal
Presidente del Collegio di Garanzia.
La Presidenza decide a maggioranza semplice,
qualunque sia il numero dei presenti.
La Presidenza deve essere composta, almeno nella
misura del 70% dei suoi membri, da operatori.
Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire,
nell'organizzazione di provenienza, la carica
rappresentativa in relazione alla quale è stato
eletto membro della Presidenza, decade
automaticamente da tale carica.
Le delibere della Presidenza Nazionale dovranno
risultare da apposito verbale trascritto nel Libro
Verbali Presidenza.
Art. 10
Funzioni della Presidenza
La Presidenza Nazionale:
- elegge, nel suo seno, i vice Presidenti, i quali
fanno parte della Giunta;
- elegge, su proposta del Presidente, gli altri
membri della Giunta. Il Presidente, in tale
indicazione, terrà conto di una adeguata
presenza dei dirigenti delle organizzazioni
territoriali;
- decide, di intesa con la Confesercenti, lo
scioglimento degli organismi delle organizzazioni
territoriali e la nomina del
Commissario, ratifica i provvedimenti di sua
competenza assunti in via d'urgenza dalla Giunta;
- decide, di intesa con la Confesercenti,
l'estromissione delle associazioni territoriali
dalla Associazione, ratifica i provvedimenti di
sua competenza assunti in via d'urgenza dalla
Giunta;
- controlla l'attuazione, da parte degli organi
statutari, delle decisioni assunte dalla Presidenza;
- può revocare il Presidente, con il voto favorevole
dei tre quarti dei suoi membri effettivi.
Art. 11
Giunta Nazionale
La Giunta è l'organo di direzione gestionale e di
coordinamento della Federazione.
E' composta dal Presidente, dal Direttore, di Vice
Presidenti e da altri membri. La Giunta è convocata
dal Presidente.
Essa decide a maggioranza semplice dei presenti. Le
delibere della Giunta Nazionale dovranno risultare
da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali
Giunta Nazionale.
Art. 12
Funzioni della Giunta Nazionale
La Giunta Nazionale:
- nomina e revoca, su proposta del Presidente, il
Direttore;
- approva le deleghe da attribuire ai Vice
Presidenti;
- nomina e revoca, di intesa con la Confesercenti, i
rappresentanti della Federazione negli enti a
carattere nazionale e
internazionale;
- definisce la struttura operativa della
Federazione;
- attua le delibere della Presidenza e
dell'Assemblea Nazionale;
- coordina e verifica le attività delle associazioni
territoriali;
- controlla la regolarità di gestione delle
organizzazioni territoriali;
- dispone, in via di urgenza, di intesa con la
Confesercenti, il commissariamento o l'estromissione
delle organizzazioni territoriali.
Il provvedimento deve essere ratificato dalla
Presidenza, nella prima riunione utile successiva al
commissariamento;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate
dalla Presidenza.
Art. 13
Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della
Federazione e la rappresenta in ogni giudizio e/o
procedimento. Ha la responsabilità politica della
Federazione e di indirizzo della struttura.
Sottoscrive, in nome e per conto della Federazione,
ogni atto di natura negoziale, o contrattuale. Al
Presidente è attribuito il compito di convocare,
presiedere e dirigere l'Assemblea, la Presidenza e
la Giunta.
Il Presidente può delegare parte delle sue
attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in
giudizio, ai Vice Presidenti o a un membro della
Presidenza o della Giunta. Spettano al Presidente o
ad un suo delegato i poteri inerenti l'ordinaria
amministrazione.
Art. 14
Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente
svolgendone le funzioni in caso di assenza o
impedimento ed esercita, negli stessi casi, la
legale rappresentanza della Federazione nazionale.
Il Vice Presidente può, inoltre, ricevere deleghe
dal Presidente su ambiti particolari di attività.
Art. 15
Direttore
Il Direttore coadiuva il Presidente e i Vice
Presidenti nell'esecuzione delle attività della
Federazione. E' responsabile del funzionamento della
struttura associativa e sovrintende a tutta
l'attività della stessa. Propone alla Giunta
l'articolazione delle principali funzioni
all'interno della struttura.
Art. 16
Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia è composto da 3 a 5
componenti - soci o non soci - ed è eletto dalla
Assemblea Elettiva.
I componenti del Collegio di Garanzia durano in
carica fino alla fine della Assemblea Elettiva
successiva a quella che li ha eletti, e sono
rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il
Presidente.
La prima riunione successiva all'elezione dei
componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal
Presidente Nazionale Federpubblicità, il quale fissa
il relativo ordine del giorno che deve prevedere la
elezione del Presidente dello stesso organo
Collegiale.
Il Collegio decide su tutte le controversie che
possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze
della Associazione, in ordine alla corretta
interpretazione dello Statuto. Il Collegio decide
sulle incompatibilità dei dirigenti nazionali.
Art. 17
Quote
Le imprese associate sono tenute a versare alla
Federazione la quota o contributo associativo
annuale, così come previsto dallo Statuto nazionale
Confesercenti.
L'entità del contributo o quota associativa è
determinata annualmente dalla Presidenza nazionale
della Confesercenti.
Art. 18
Patrimonio
Il fondo della Federpubblicità è costituito dalle
erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione
e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte
a qualsiasi titolo.
Art. 19
Doveri dell' Associato
L'Associato deve:
- partecipare attivamente alla vita della
Associazione;
- rispettare le norme statutarie;
- operare per la tutela ed il rafforzamento
dell'immagine della Associazione;
- versare le quote associative annuali e tutti gli
altri contributi deliberati dagli organi statutari
della Confesercenti.
Art. 20
Perdita della qualità di Associato
La qualità di Associato cessa:
a) per dimissioni, purché ne sia stata data
comunicazione scritta almeno tre mesi prima della
scadenza dell'anno solare;
b) per cessazione dell'attività;
c) per espulsione;
d) per incompatibilità;
e) per morosità in particolare, il mancato
versamento delle quote associative e dei contributi
previsti per due anni consecutivi
comporta l'automatica espulsione del socio dalla
Federazione. In nessun caso il socio cessato avrà
diritto al rimborso delle
quote pagate.
Art. 21
Disposizioni disciplinari
L'associato che venga meno ai propri doveri verso la
Federazione incorre, secondo la gravità della
mancanza, nelle seguenti sanzioni:
a) biasimo scritto;
b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale
di cui è investito;
c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di
socio;
d) espulsione dalla organizzazione.
Il procedimento disciplinare deve consentire il
contraddittorio ed assicurare la difesa
dell'associato in ogni fase e stato del
procedimento.
A tal fine, precise norme procedurali sono dettate
dal regolamento di attuazione dello Statuto
Nazionale della Confesercenti.
Il relativo provvedimento disciplinare viene
adottato dalla Giunta.
Contro il provvedimento è ammesso ricorso al
Collegio di Garanzia.
In attesa del giudizio disciplinare, l'organo
direttivo competente può, in casi di particolare
gravità, sospendere cautelativamente l'associato
dalla carica o dalla condizione di socio per il
tempo strettamente necessario per la definizione del
procedimento disciplinare.
Art. 22
Trasparenza
I rappresentanti delle associazioni territoriali
hanno facoltà di accesso a tutta la documentazione
della Federazione secondo le modalità stabilite dal
Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale
della Confesercenti.
Art. 23
Tutela del nome
Nel caso in cui il nome Federpubblicità venga
utilizzato da organizzazioni estranee, la
Federpubblicità Nazionale, di intesa con la
Confesercenti, deve intraprendere le necessarie
azioni per la tutela del nome.
Il nome Confesercenti è di esclusiva proprietà della
Confesercenti Nazionale, e può essere utilizzato da
Federpubblicità secondo quanto previsto dallo
Statuto Nazionale della Confesercenti.
Art. 24
Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale
della Confesercenti.
Art. 25
Entrata in vigore
È abrogato il precedente Statuto Federpubblicità
Nazionale. Il presente Statuto verrà depositato dal
Presidente di Federpubblicità nelle forme di legge,
presso il Notaio.



