Confesercenti


 

Ultime Notizie

 

Federpubblicità

 

LO STATUTO DI FEDERPUBBLICITA'
 

FArt. 1
Composizione e sede
La Federazione degli Operatori della Pubblicità (Federpubblicità) ha sede in Roma, Via Nazionale n. 60.
Essa è la associazione di categoria che Confesercenti ha promosso e organizzato sindacalmente, che opera, senza fini di lucro, e rappresenta gli operatori esercenti attività nel settore pubblicitario.
Il sistema Federpubblicità è articolato, a livello territoriale in: Federpubblicità Regionali; Federpubblicità Provinciali;

Art. 2
Scopi
La Federpubblicità è una organizzazione autonoma, indipendente ed apartitica. Essa persegue i seguenti scopi:
a) promuovere la valorizzazione e il riconoscimento giuridico della professione pubblicitaria,
b) sviluppare, ampliare e coordinare le iniziative di aggiornamento e formazione professionale;
c) assumere la difesa della categoria, sostenendo l'unità sindacale del settore ;
d) svolgere attività di assistenza sindacale in ogni campo ed a tutti gli effetti, a favore degli associati;
e) promuovere le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e la formazione culturale e professionale delle categorie associate;
f) assumere la rappresentanza ufficiale della categoria dì fronte a qualsiasi autorità, ente o persona;
g) tenere costantemente informati i Soci sulle disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni che interessano la categoria;
h) stimolare, potenziare e facilitare l'attività professionale dei Soci promuovendo opera di proselitismo;
i) concordare e dirigere le iniziative dei vari settori in cui si articolano le attività, nelle forme e nei modi indicati dal presente Statuto;
j) stipulare e firmare i contratti e gli accordi nazionali di carattere federale, d'intesa con la Confesercenti e le altre organizzazioni di categoria;
k) coordinare, nell'interesse generale della categoria, le attività che i Soci svolgono nell'ambito della loro autonomia locale;
l) svolgere, nell'interesse comune di tutti i Soci, quegli altri compiti dei quali sia investita per Legge o per disposizioni amministrative.


Art. 3
Ammissioni
Possono aderire alla Federazione tutti coloro che, come liberi professionisti o in forma di impresa, esercitano un'attività nell'area della comunicazione commerciale e degli studi relativi alla stessa e comunque inerente o connessa all'ideazione, allo studio, alla
realizzazione, pianificazione, produzione e veicolazione di campagne o azioni di comunicazione d'impresa.
Possono chiedere di aderire alla Federpubblicità, inoltre, altre organizzazioni di soggetti di cui all'art. 1, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto della Federazione.
L'ammissione alla Federazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Federazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel Regolamento di attuazione dello Statuto Confesercenti.
Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con la Federpubblicità, di intesa con la Confesercenti Nazionale.

Art. 4
Elenco Speciale
E' costituito un Elenco Speciale di persone fisiche in qualità di rappresentanti di persone giuridiche o come liberi professionisti associati alla Federazione, ai quali viene riconosciuta la qualifica di “comunicatore d'impresa”.
L'ammissione al suddetto Elenco Speciale deve sottostare alla normativa di cui allo specifico Regolamento, approvato dalla Presidenza Nazionale.


Art. 5
Sistema elettorale
Tutte le cariche statutarie sono elettive.
Le elezioni, per la composizione degli organi statutariamente previsti, possono svolgersi secondo i sistemi che seguono.
a) Per l'elezione del Presidente:
- viene, in ogni caso, eletto dall'Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;
- il voto è a scrutinio segreto;
- in caso di candidato unico, il voto è palese.
Possono partecipare all'elezione i candidati che siano stati proposti, nei termini specificati:
· da almeno 3 organizzazioni regionali;
· ovvero da 6 organizzazioni provinciali di almeno 2 regioni;
· ovvero dal 20% dei componenti dell'Assemblea Nazionale.
b) La Presidenza Nazionale viene eletta dalla Assemblea con votazione palese ed è formata da almeno il 70% di imprenditori;
c) La Giunta Nazionale e il/i Vice Presidente/i sono eletti, con votazione palese, dalla Presidenza Nazionale;
d) Il Direttore è nominato, con votazione palese, dalla Giunta Nazionale;


Art. 6
Organi
Sono organi della Federpubblicità:
a) l'Assemblea;
b) la Presidenza;
c) la Giunta;
d) il Presidente;
e) il Collegio di Garanzia.


Art. 7
Assemblea Nazionale
L'Assemblea è il massimo organo di indirizzo politico generale della Federazione.
È costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Direttore, e da altri rappresentanti delle organizzazioni territoriali, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa.
Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa, in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea Nazionale, decade automaticamente da tale carica.
L'Assemblea sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell'organizzazione di appartenenza. L'Assemblea può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla
Federpubblicità, al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.
In ogni caso l'Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70%, da operatori.
L'Assemblea:
- fissa le direttive per l'attuazione della politica associativa;
- approva le modifiche dello Statuto;
- valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni valuta e controlla l'operato degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente:
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. Essa è convocata dal Presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove, entro 15 giorni dalla richiesta, il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia.
Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea.


Art. 8
Assemblea in sede elettiva
Alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea è costituita nella sua prima riunione, in Assemblea Elettiva. La regolare costituzione dell'Assemblea in sede Elettiva implica che ogni organizzazione territoriale sia rappresentata, nel suo seno, in misura proporzionale al numero dei propri iscritti, al momento della convocazione dell'organo stesso.
L'Assemblea in sede elettiva:
- elegge il Presidente;
- elegge la Presidenza;
- esamina l'attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
- elegge il Collegio di Garanzia;
- delibera lo scioglimento della Federazione con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.
Le delibere assembleari dovranno risultare da Libro Verbali Assemblea.


Art. 9
Presidenza Nazionale
La Presidenza Nazionale è il massimo organo di direzione politico sindacale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea.
La Presidenza è convocata dal Presidente.
Nell'ipotesi in cui 1/4 dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia.
La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.
La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.
Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica.
Le delibere della Presidenza Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza.


Art. 10
Funzioni della Presidenza
La Presidenza Nazionale:
- elegge, nel suo seno, i vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
- elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta. Il Presidente, in tale indicazione, terrà conto di una adeguata
presenza dei dirigenti delle organizzazioni territoriali;
- decide, di intesa con la Confesercenti, lo scioglimento degli organismi delle organizzazioni territoriali e la nomina del
Commissario, ratifica i provvedimenti di sua competenza assunti in via d'urgenza dalla Giunta;
- decide, di intesa con la Confesercenti, l'estromissione delle associazioni territoriali dalla Associazione, ratifica i provvedimenti di
sua competenza assunti in via d'urgenza dalla Giunta;
- controlla l'attuazione, da parte degli organi statutari, delle decisioni assunte dalla Presidenza;
- può revocare il Presidente, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi.


Art. 11
Giunta Nazionale
La Giunta è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Federazione.
E' composta dal Presidente, dal Direttore, di Vice Presidenti e da altri membri. La Giunta è convocata dal Presidente.
Essa decide a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere della Giunta Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Nazionale.


Art. 12
Funzioni della Giunta Nazionale
La Giunta Nazionale:
- nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore;
- approva le deleghe da attribuire ai Vice Presidenti;
- nomina e revoca, di intesa con la Confesercenti, i rappresentanti della Federazione negli enti a carattere nazionale e
internazionale;
- definisce la struttura operativa della Federazione;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Nazionale;
- coordina e verifica le attività delle associazioni territoriali;
- controlla la regolarità di gestione delle organizzazioni territoriali;
- dispone, in via di urgenza, di intesa con la Confesercenti, il commissariamento o l'estromissione delle organizzazioni territoriali.
Il provvedimento deve essere ratificato dalla Presidenza, nella prima riunione utile successiva al commissariamento;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.


Art. 13
Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica della Federazione e di indirizzo della struttura. Sottoscrive, in nome e per conto della Federazione, ogni atto di natura negoziale, o contrattuale. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea, la Presidenza e la Giunta.
Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, ai Vice Presidenti o a un membro della Presidenza o della Giunta. Spettano al Presidente o ad un suo delegato i poteri inerenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 14
Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercita, negli stessi casi, la legale rappresentanza della Federazione nazionale.
Il Vice Presidente può, inoltre, ricevere deleghe dal Presidente su ambiti particolari di attività.


Art. 15
Direttore
Il Direttore coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività della Federazione. E' responsabile del funzionamento della struttura associativa e sovrintende a tutta l'attività della stessa. Propone alla Giunta l'articolazione delle principali funzioni all'interno della struttura.


Art. 16
Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia è composto da 3 a 5 componenti - soci o non soci - ed è eletto dalla Assemblea Elettiva.
I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine della Assemblea Elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.
La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente Nazionale Federpubblicità, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso organo Collegiale.
Il Collegio decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze della Associazione, in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto. Il Collegio decide sulle incompatibilità dei dirigenti nazionali.


Art. 17
Quote
Le imprese associate sono tenute a versare alla Federazione la quota o contributo associativo annuale, così come previsto dallo Statuto nazionale Confesercenti.
L'entità del contributo o quota associativa è determinata annualmente dalla Presidenza nazionale della Confesercenti.

Art. 18
Patrimonio
Il fondo della Federpubblicità è costituito dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Art. 19
Doveri dell' Associato
L'Associato deve:
- partecipare attivamente alla vita della Associazione;
- rispettare le norme statutarie;
- operare per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine della Associazione;
- versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statutari della Confesercenti.


Art. 20
Perdita della qualità di Associato
La qualità di Associato cessa:
a) per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
b) per cessazione dell'attività;
c) per espulsione;
d) per incompatibilità;
e) per morosità in particolare, il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti per due anni consecutivi
comporta l'automatica espulsione del socio dalla Federazione. In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle
quote pagate.


Art. 21
Disposizioni disciplinari
L'associato che venga meno ai propri doveri verso la Federazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:
a) biasimo scritto;
b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;
c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
d) espulsione dalla organizzazione.
Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'associato in ogni fase e stato del procedimento.
A tal fine, precise norme procedurali sono dettate dal regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale della Confesercenti.
Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Giunta.
Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia.
In attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

Art. 22
Trasparenza
I rappresentanti delle associazioni territoriali hanno facoltà di accesso a tutta la documentazione della Federazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art. 23
Tutela del nome
Nel caso in cui il nome Federpubblicità venga utilizzato da organizzazioni estranee, la Federpubblicità Nazionale, di intesa con la Confesercenti, deve intraprendere le necessarie azioni per la tutela del nome.
Il nome Confesercenti è di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale, e può essere utilizzato da Federpubblicità secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale della Confesercenti.


Art. 24


Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale della Confesercenti.


Art. 25
Entrata in vigore

È abrogato il precedente Statuto Federpubblicità Nazionale. Il presente Statuto verrà depositato dal Presidente di Federpubblicità nelle forme di legge, presso il Notaio.
 

 

 

SCARICA IL PDF